Titolo I
Art. 4
Localizzazione delle unità di rilevazione
In vigore dal 2 ago 2000
1. Le aziende agricole, forestali e zootecniche vengono censite nel comune in cui è ubicato il centro aziendale o, in mancanza, nel comune ove è ubicata la maggior parte dei terreni.
2. Per centro aziendale si intende l'insieme dei fabbricati situati nell'azienda agricola e connessi alle attività dell'azienda stessa, nonché i locali adibiti anche ad attività gestionali. In esso sono comprese le abitazioni del conduttore e della manodopera impiegata nell'azienda, i ricoveri degli animali, i locali per l'immagazzinamento dei prodotti e quelli per il deposito di macchine ed attrezzi di uso agricolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-06;197#art-4