Titolo I

Art. 2

Campo di osservazione del censimento

In vigore dal 2 ago 2000
l. Il censimento generale dell'agricoltura rileva in ciascun comune: a) la consistenza numerica delle aziende agricole, forestali e zootecniche, di qualsiasi ampiezza e da chiunque condotte; b) le caratteristiche strutturali fondamentali delle singole aziende, quali il sistema di conduzione e di contabilità, la forma giuridica, la commercializzazione di prodotti aziendali, la superficie e l'utilizzazione di terreni, indicando distintamente la superficie per coltivazioni in serra ed in piena area, l'irrigazione, gli impianti e i fabbricati rurali, la superficie della vite, la superficie a colture specializzate floricole o a vivai di piante ornamentali, la consistenza degli allevamenti, la produzione e l'impiego del latte, l'utilizzazione di mezzi meccanici e di tecnologie informatiche, il lavoro in azienda, le produzioni di qualità e le pratiche agronomiche, le attività connesse all'agricoltura, la localizzazione dell'azienda, dei suoi terreni e allevamenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-06;197#art-2

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