Titolo III

Art. 6

Organi di censimento

In vigore dal 2 ago 2000
1. L'ISTAT, anche tramite i propri uffici regionali, sovrintende a tutte le operazioni censuarie, avvalendosi degli organismi del sistema statistico nazionale, e adotta i provvedimenti e le misure necessarie per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento del censimento. 2. Per l'esecuzione delle operazioni di censimento l'ISTAT si avvale degli uffici di statistica dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché dell'ufficio di statistica dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere). L'ISTAT può, altresì, avvalersi degli altri enti ed organismi del sistema statistico nazionale. 3. Agli uffici di statistica dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficio di censimento comunale e di ufficio di censimento provinciale; al responsabile dell'ufficio di statistica sono attribuite le funzioni di responsabile dell'ufficio di censimento. I comuni possono svolgere tali funzioni anche in forma associata, ovvero con la partecipazione delle comunità montane. 4. I comuni e le CCIAA che non hanno costituito l'ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, costituiscono un ufficio di censimento e attribuiscono le funzioni di responsabile ad un dipendente munito di adeguata professionalità. 5. Nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione autonoma Valle d'Aosta le operazioni di censimento, attribuite agli uffici di statistica delle CCIAA, sono svolte rispettivamente dagli uffici di statistica delle province autonome e della regione. 6. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano le attività censuarie previste dal protocollo d'intesa tra la Conferenza Stato-regioni e l'ISTAT approvato il 5 agosto 1999 sono svolte dagli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome, nonché dagli enti delegati in materia di agricoltura, ivi comprese le province, ove previsto dai piani regionali di censimento e secondo le modalità in essi contenute. 7. Ove si verifichino, da parte degli organi di censimento o delle persone incaricate delle operazioni censuarie, inadempienze tali da pregiudicare il regolare svolgimento delle operazioni stesse, l'ISTAT, fatta salva ogni azione nei confronti dei soggetti inadempienti, potrà avocare a sè l'esercizio delle relative funzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-06;197#art-6

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