Titolo VI
Art. 15
Obbligo di risposta
In vigore dal 2 ago 2000
1. La notifica al pubblico degli obblighi e delle modalità per la raccolta dei dati viene effettuata da ciascun comune mediante apposito manifesto ufficiale fornito dall'ISTAT.
2. È fatto obbligo al legale rappresentante delle unità da rilevare, al conduttore delle aziende agricole o chi per esso, di fornire tutti i dati e le notizie richieste con il modello di rilevazione.
3. A coloro che non forniscono le notizie richieste, ovvero le forniscono scientemente errate o incomplete, vengono applicate le sanzioni amministrative di cui all' del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, con il procedimento ivi previsto.
4. Qualora i conduttori non risiedano nel comune di censimento e nello stesso comune non vi siano altre persone in grado di fornire i dati, il competente ufficio di censimento rileva i dati secondo le modalità che saranno stabilite dall'ISTAT mediante apposite circolari.
5. I conduttori di aziende agricole, forestali e zootecniche, i quali non siano stati interpellati per la compilazione del questionario entro i termini di raccolta dei dati stabiliti dall'ISTAT, secondo il calendario di cui all', comma 2, e notificati al pubblico con le modalità del comma 1, devono darne comunicazione entro cinque giorni dalla scadenza dei termini suddetti all'ufficio di censimento comunale, il quale provvede tempestivamente a censire le relative aziende.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-06;197#art-15