Art. 6
Procedura di revoca
In vigore dal 12 nov 1999
1. Nelle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, i provvedimenti con i quali siano stati conferiti pensioni o assegni di guerra, anche se emanati da altri organi, possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati da parte del competente Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ovvero dalla Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro, previo parere della Commissione medica superiore per gli aspetti tecnicosanitari.
2. La revoca per dolo del provvedimento di concessione della pensione o dell'assegno ha effetto dalla data di decorrenza dei benefici stessi, con conseguente recupero, ai sensi delle norme vigenti, di quanto indebitamente riscosso. Negli altri casi la revoca o la riduzione hanno effetto dalla data del provvedimento, senza recupero delle somme già percepite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-09-30;377#art-6