Art. 10
Entrata in vigore
In vigore dal 12 nov 1999
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall', comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1999, n. 50, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 settembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Piazza, Ministro per la funzione pubblica
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Scognamiglio Pasini, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: D iliberto
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999
Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 27
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-09-30;377#art-10