Art. 5
Trattamento di cui alla tabella G spettante alle vedove e agli orfani dell'invalido dalla seconda all'ottava categoria
In vigore dal 12 nov 1999
Trattamento di cui alla tabella G spettante alle vedove
e agli orfani dell'invalido dalla seconda all'ottava categoria
1. Su istanza di parte, debitamente documentata, il Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere favorevole della Commissione medica di verifica, in ordine alla dipendenza da causa di guerra della morte dell'invalido, provvede a liquidare i maggiori benefici di cui alla tabella G, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, a decorrere dal giorno successivo alla morte del dante causa se l'istanza è presentata entro l'anno dalla morte, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se questa è presentata oltre l'anno ma entro il termine perentorio di cinque anni dalla data del decesso del dante causa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-09-30;377#art-5