Art. 3
Aggravamento della invalidità di guerra e accertamento della inabilità a proficuo lavoro
In vigore dal 12 nov 1999
Aggravamento della invalidità di guerra
e accertamento della inabilità a proficuo lavoro
1. Le istanze di aggravamento dell'invalidità di guerra e quelle in cui il diritto alla pensione sia subordinato alla sussistenza del requisito della inabilità a proficuo lavoro sono presentate al competente Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, corredate da un certificato medico o da altra documentazione sanitaria attestante l'aggravamento dell'infermità che dà titolo a pensione, ovvero riconosciuta dipendente da causa di servizio di guerra, o che attesti lo stato di inabilità del richiedente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-09-30;377#art-3