Art. 8
Soppressione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra
In vigore dal 12 nov 1999
Soppressione del Comitato di liquidazione
delle pensioni di guerra
1. Il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale data il Comitato esercita le proprie funzioni nella composizione stabilita dalle norme vigenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-09-30;377#art-8