Art. 9

Abrogazioni

In vigore dal 12 nov 1999
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 38, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall' della legge 6 ottobre 1986, n. 656; articoli 73 e 81, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915; articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 19 della legge 6 ottobre 1986, n. 656; articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; articoli 102 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificati rispettivamente dagli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; articoli 104 e 105, comma undicesimo; articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e articolo 115, commi primo e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e dall'articolo 16 della legge 6 ottobre 1986, n. 656. Dalla stessa data sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento o con esso non compatibili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-09-30;377#art-9

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