Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 12 nov 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 30, e successive modificazioni;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Visto l', comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il preliminare parere della Corte dei conti, a sezioni riunite, nell'adunanza del 22 gennaio 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e della difesa;
Emana
il seguente regolamento:
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Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le procedure e gli adempimenti connessi alla liquidazione di pensioni, assegni e indennità di guerra, provvedendo al riordino delle relative competenze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-09-30;377#art-1