Art. 2

Competenza

In vigore dal 12 nov 1999
1. I provvedimenti concernenti pensioni, assegni e indennità di guerra sono attribuiti alla competenza dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Restano attribuite alla direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro le competenze in materia di provvidenze in favore dei perseguitati politici e degli internati in campi di sterminio K.Z., nonché la definizione dei ricorsi gerarchici di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-09-30;377#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Competenza (Art. 2 Regolamento recante norme per il riordino e per la semplificazione del procedimento di liquidazione in materia pensionistica di guerra, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.) — Testo vigente | Portale Normativo