Art. 9
Procedimento di concessione dei benefici in favore dei cittadini, degli stranieri o degli apolidi vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, o dei superstiti.
In vigore dal 22 gen 2000
1. Ai fini della concessione dei benefici, il Ministero dell'interno provvede, entro il termine stabilito dal regolamento di cui agli della legge 7 agosto 1990, n. 241, elevato di ulteriori trenta giorni nei casi di sospensione regolati dal successivo .
2. Il prefetto competente trasmette l'istanza al Ministero dell'interno, con un dettagliato rapporto sulle circostanze dell'evento mortale o invalidante, corredato di sentenza sui fatti criminosi, di eventuali testimonianze e di ogni altro elemento conoscitivo acquisito, ivi compreso il giudizio sanitario della commissione medica ospedaliera.
3. Il prefetto è tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, e agli altri presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici. Tale parere viene trasmesso al Ministero dell'interno unitamente al rapporto e alla documentazione di cui al comma 2.
4. Qualora vi siano obiettive ragioni di incertezza in merito alla sussistenza dei requisiti diversi da quello sanitario, cui è subordinata la concessione dei benefici economici, il Ministero dell'interno può chiedere il parere della commissione consultiva di cui all'.
5. Il Ministero dell'interno, ove ritenga che gli elementi informativi acquisiti non consentano di emettere il provvedimento finale, può disporre, con provvedimento motivato, un supplemento di istruttoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-28;510#art-9