Art. 8

Procedimento di competenza del Ministero della difesa di concessione dei benefici in favore dei superstiti delle vittime del dovere e dei dipendenti rimasti invalidi nell'adempimento del dovere, nonché delle persone legalmente richieste di assistenza.

In vigore dal 22 gen 2000
1. Per il personale delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, il comandante del reparto presso il quale prestava servizio il militare caduto o ferito nell'adempimento del dovere, redige un dettagliato rapporto sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento mortale o invalidante, corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di ogni altro elemento conoscitivo acquisito. Tale rapporto, corredato del parere delle autorità gerarchiche, nonché del verbale della commissione medica ospedaliera della sanità militare che verifica il nesso causale tra evento ed esito sanitario e che quantifica la percentuale di invalidità riscontrata, viene inviato, nel più breve tempo possibile, all'Alto comandante di cui al successivo comma 2, per l'ulteriore inoltro al Ministero della difesa. 2. L'Alto comandante da cui dipende il reparto presso il quale prestava servizio il militare caduto o ferito nell'adempimento del dovere è tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, nonché in ordine agli altri presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici, ivi compresa la matrice criminosa dell'evento. Tale parere viene inviato al Ministero della difesa unitamente al rapporto ed alla documentazione indicata al precedente comma 1. 3. Il Ministero della difesa dispone la concessione della speciale elargizione con apposito decreto, anche in assenza di sentenza dell'autorità giudiziaria competente, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza; ove ritenga che gli elementi informativi acquisiti non consentano di emettere il provvedimento finale può disporre, con provvedimento motivato, un supplemento di istruttoria. 4. Si applicano, in quanto compatibili, le sospensioni dei termini previsti dal presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-28;510#art-8

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