Art. 12
Sospensione dei termini
In vigore dal 22 gen 2000
1. Il termine previsto per la definizione del procedimento è sospeso nel caso in cui il segreto istruttorio su indagini in corso non permetta di acquisire elementi sufficienti per la redazione del rapporto informativo del prefetto. Analogamente il termine è sospeso qualora il procedimento penale non sia ancora concluso.
2. La sospensione deve essere tempestivamente comunicata all'interessato, o al suo avente diritto, ed al Ministero dell'interno.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-28;510#art-12