Art. 15
Attribuzione e pagamento di due annualità del trattamento pensionistico di riversibilità liquidato secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
In vigore dal 22 gen 2000
1. All'attribuzione del beneficio previsto dall', comma 3, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore dei superstiti dei soggetti deceduti per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell' della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come risulta modificato dall', comma 1, della predetta legge 23 novembre 1998, n. 407, nonché ai superstiti delle vittime delle azioni terroristiche, provvedono, d'ufficio, le amministrazioni competenti a norma dell' del presente regolamento per gli eventi verificatisi successivamente all'11 dicembre 1998. Per gli eventi verificatisi prima della data suddetta le amministrazioni competenti procedono su domanda degli interessati.
2. Il beneficio è liquidato agli interessati separatamente e per gli orfani secondo le rispettive quote di compartecipazione stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
3. L'importo da liquidare ai soggetti destinatari del beneficio è quello corrispondente a due volte l'ammontare annuo lordo del trattamento pensionistico calcolato alla data dell'11 dicembre 1998, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, ove questa non sia già stata ricompresa nella liquidazione dello speciale trattamento di pensione in godimento, per gli eventi verificatisi prima di tale data. Per gli eventi verificatisi successivamente, il beneficio in esame viene liquidato ai superstiti sulla base dell'importo annuo lordo della pensione di riversibilità, ovvero del trattamento speciale attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, liquidato alla data del decesso del dante causa.
4. Il pagamento avviene contestualmente alla liquidazione e il relativo provvedimento è soggetto al visto del competente ufficio centrale del bilancio.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-28;510#art-15