Art. 17

Rivalutazione degli assegni vitalizi

In vigore dal 22 gen 2000
1. L'importo degli assegni vitalizi è rivalutato annualmente dai dipartimenti provinciali del tesoro competente all'erogazione: a) per l'assegno vitalizio, ai sensi degli della legge 20 ottobre 1990, n. 302, in misura pari al tasso dell'inflazione calcolato sulla base dei dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica; b) per l'assegno vitalizio, ai sensi dell', comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, secondo la perequazione automatica prevista dall' del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-28;510#art-17

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