Art. 3

Avvio del procedimento

In vigore dal 22 gen 2000
1. Per il conferimento dei benefici gli interessati debbono presentare apposita domanda. 2. Si può prescindere dalla medesima e procedere d'ufficio per i dipendenti pubblici vittime del dovere. 3. La domanda deve essere presentata: a) per quanto di competenza del Ministero dell'interno, al prefetto del luogo in cui si è verificato l'evento o della provincia di residenza dei beneficiari, per il successivo esame; b) per quanto di competenza: 1) del Ministero della difesa, al comando militare di appartenenza; 2) del Ministero di grazia e giustizia, alla Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per il personale rispettivamente amministrato. 4. Nel caso di residenti all'estero, la domanda è inoltrata per il tramite dell'ufficio consolare del luogo di residenza dell'interessato, che provvede a trasmettere la domanda e la documentazione occorrente alla prefettura della provincia dove si è verificato l'evento, per gli ulteriori adempimenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-28;510#art-3

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