Art. 1
Principi generali
In vigore dal 22 gen 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata";
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata";
Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, recante: "Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche", e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l', commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti i decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, 16 marzo 1992, n. 377;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364;
Ritenuto di dover riunire e coordinare le disposizioni dettate dai decreti ministeriali e dal decreto presidenziale sopracitato e di dover disciplinare le modalità di attuazione della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai sensi dell' della predetta legge;
Udito il patete del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 1999;
Vista la delibezazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa e delle politiche agricole;
Emana
il seguente regolamento:
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Principi generali
Il presente regolamento riunisce e coordina le disposizioni riguardanti le modalità di attuazione delle leggi 13 agosto 1980, n.
466, e 20 ottobre 1990, n. 302, recate dai decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, 16 marzo 1992, n. 377 e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364 nonché le modalità di attuazione della legge 23 novembre 1998, n. 407.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-28;510#art-1