Art. 6

Procedimento di competenza del Ministero dell'interno di concessione dei benefici in favore dei superstiti delle vittime del dovere e dei dipendenti pubblici rimasti invalidi nell'adempimento del dovere, nonché delle persone legalmente richieste di assistenza.

In vigore dal 22 gen 2000
1. Ai fini della concessione dei benefici, le amministrazioni competenti provvedono entro il termine stabilito dal regolamento di cui agli della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Per quanto di competenza del Ministero dell'interno l'ufficio o comando presso il quale prestava servizio il dipendente caduto o ferito nell'adempimento del dovere o dove ha prestato la propria assistenza la persona legalmente richiesta, redige un dettagliato rapporto sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento mortale o invalidante, corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di ogni altro elemento conoscitivo acquisito. Tale rapporto viene trasmesso, corredato del verbale della commissione medica ospedaliera della sanità militare, che verifica il nesso causale tra evento ed esito sanitario e che quantifica la percentuale di invalidità riscontrata, nel più breve tempo possibile, al prefetto della provincia in cui si è verificato l'evento, per l'ulteriore inoltro al Ministero dell'interno, che dispone la concessione della speciale elargizione con apposito decreto, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione dei benefici siano di chiara evidenza. 3. Il prefetto è tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, e agli altri presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici, ivi compresa la matrice criminosa dell'evento. Tale parere viene trasmesso al Ministero dell'interno, unitamente al rapporto e alla documentazione di cui al comma 2. 4. Il Ministero dell'interno, ove ritenga che gli elementi informativi acquisiti non consentano di emettere il provvedimento finale, può disporre, con provvedimento motivato, un supplemento di istruttoria. 5. Si applicano, in quanto compatibili, le sospensioni dei termini previsti dal presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-28;510#art-6

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Procedimento di competenza del Ministero dell'interno di concessione dei benefici in favore dei superstiti delle vittime del dovere e dei dipendenti pubblici rimasti invalidi nell'adempimento del dovere, nonché delle persone legalmente richieste di assistenza. (Art. 6 Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata.) — Testo vigente | Portale Normativo