Art. 7

Procedimento di competenza del Ministero di grazia e giustizia di concessione dei benefici in favore dei superstiti delle vittime del dovere e dei dipendenti rimasti invalidi nell'adempimento del dovere, nonché delle persone legalmente richieste di assistenza.

In vigore dal 22 gen 2000
1. Per quanto di competenza del Ministero di grazia e giustizia, il procuratore generale presso la corte d'appello del distretto in cui si è verificato l'evento mortale o invalidante redige un dettagliato rapporto sulle circostanze che vi hanno dato luogo, corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di ogni altro elemento conoscitivo acquisito. Tale rapporto viene trasmesso, corredato dal verbale della commissione medica ospedaliera della sanità militare che verifica il nesso causale tra evento ed esito sanitario e che quantifica la percentuale di invalidità riscontrata, nel più breve tempo possibile al Ministero di grazia e giustizia, che dispone la concessione della speciale elargizione con apposito decreto, anche in assenza di sentenza, se i presupposti per la concessione dei benefici sono di chiara evidenza. 2. Il procuratore generale presso la corte d'appello del distretto in cui si è verificato l'evento mortale o invalidante è tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalità tra quste e le lesioni prodotte o l'eventuale decesso, e agli altri presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici, ivi compresa la matrice criminosa dell'evento. Tale parere viene trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, unitamente al rapporto e alla documentazione di cui al comma 1. 3. Il Ministero di grazia e giustizia, se ritiene che gli elementi informativi acquisiti non consentano di emettere il provvedimento finale, può disporre, con provvedimento motivato, un supplemento di istruttoria. 4. Si applicano, in quanto compatibili, le sospensioni dei termini previste dal presente regolamento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-28;510#art-7

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