Art. 10
Definizione dei procedimenti di concessione dei benefici in favore dei cittadini, degli stranieri o degli apolidi vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sulla base delle risultanze giudiziarie successivamente intervenute.
In vigore dal 22 gen 2000
1. Il prefetto acquisisce la sentenza, nel caso in cui sia stata erogata la provvisionale o l'assegno vitalizio in assenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, e trasmette immediatamente la medesima al Ministero dell'interno, che provvede disponendo o negando, in via definitiva, l'erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione.
2. Qualora il provvedimento dell'autorità giudiziaria, successivamente intervenuto, non contenga elementi sufficienti per la decisione finale, il prefetto esprime, comunque, un ulteriore parere sulla base delle eventuali indagini svolte e delle risultanze processuali, trasmettendolo insieme con il provvedimento dell'autorità giudiziaria al Ministero dell'interno.
3. Il Ministero dell'interno, sulla base del provvedimento dell'autorità giudiziaria, tenendo conto del parere del prefetto e della commissione consultiva di cui all', adotta le conseguenti decisioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-28;510#art-10