Art. 4
Documenti ed atti richiesti
In vigore dal 22 gen 2000
1. Con la domanda o quando l'amministrazione competente o il prefetto ne fa espressa richiesta, prima della corresponsione delle elargizioni previste dalla normativa vigente, gli interessati devono espressamente dichiarare:
a) le provvidenze pubbliche eventualmente già percepite, anche in parte, attribuite in ragione delle medesime circostanze, indicando se le stesse abbiano carattere continuativo ovvero siano state corrisposte in un'unica soluzione;
b) se intendano optare, quando si tratti di provvidenze non ancora percepite e non cumulabili, per la corresponsione di tali provvidenze ovvero dei benefici previsti dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466 e 20 ottobre 1990, n. 302;
c) se, fatto salvo il caso di non cumulabilità dei benefici, intendano optare per la elargizione in unica soluzione o per l'assegno vitalizio previsto dall' della legge 20 ottobre 1990, n. 302;
d) se abbiano richiesto o abbiano già ottenuto, anche in parte, il risarcimento del danno, esibendo la relativa documentazione.
2. La scelta di uno dei predetti benefici deve essere corredata da espressa rinuncia degli interessati ad altre provvidenze non cumulabili.
3. Si considerano pubbliche le provvidenze corrisposte direttamente da una pubblica amministazione.
4. Il divieto di cumulo non opera fra l'assegno vitalizio previsto dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e le altre provvidenze pubbliche non continuative ancorchè corrisposte in più soluzioni, nè fra le elargizioni previste dalla predetta legge e le altre provvidenze pubbliche di carattere continuativo. Non rientrano nel divieto di cumulo il beneficio previsto dall' della legge 23 novembre 1998, n. 407, i trattamenti di quiescenza, ancorchè privilegiati o di riversibilità, nonché i benefici di cui agli della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e ogni altro beneficio o diritto non rinunciabile o a carattere generale. Il divieto di cumulo non opera, altresì, per le vittime del dovere destinatarie dei benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.
5. Qualora al momento della domanda o successivamente fino all'emanazione del provvedimento finale, risulta che è stata corrisposta una provvidenza non cumulabile e, tuttavia, di importo inferiore alle provvidenze disciplinate dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, queste ultime sono corrisposte sottraendo al relativo ammontare quanto è stato riconosciuto in favore del richiedente.
6. La sottoscrizione dell'interessato alle dichiarazioni ed alle opzioni di cui ai commi precedenti deve essere resa a norma dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-28;510#art-4