Art. 14
Pagamento degli assegni vitalizi
In vigore dal 22 gen 2000
1. Al pagamento degli assegni vitalizi, sia provvisori che definitivi, provvedono i dipartimenti provinciali del tesoro competenti in relazione alla residenza degli interessati, secondo le modalità di pagamento degli stipendi e delle pensioni in base al ruolo di spesa fissa. Le amministrazioni concedenti trasmettono agli uffici centrali del bilancio i provvedimenti per i successivi adempimenti.
2. L'assegno vitalizio ai sensi degli della legge 20 ottobre 1990, n. 302, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
3. L'assegno vitalizio, ai sensi dell', comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-28;510#art-14