Art. 14

Pagamento degli assegni vitalizi

In vigore dal 22 gen 2000
1. Al pagamento degli assegni vitalizi, sia provvisori che definitivi, provvedono i dipartimenti provinciali del tesoro competenti in relazione alla residenza degli interessati, secondo le modalità di pagamento degli stipendi e delle pensioni in base al ruolo di spesa fissa. Le amministrazioni concedenti trasmettono agli uffici centrali del bilancio i provvedimenti per i successivi adempimenti. 2. L'assegno vitalizio ai sensi degli della legge 20 ottobre 1990, n. 302, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. 3. L'assegno vitalizio, ai sensi dell', comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-28;510#art-14

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