Art. 18
Applicazione dei benefici di guerra
In vigore dal 22 gen 2000
1. All'attribuzione dei benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra, provvedono le amministrazioni competenti su domanda degli interessati, corredata dalla apposita certificazione del prefetto del luogo di residenza.
2. All'erogazione delle somme eventualmente spettanti in via continuativa si provvede con le modalità di cui agli articoli precedenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-28;510#art-18