Art. 21

Contributi alle spese funerarie

In vigore dal 22 gen 2000
1. Il contributo alle spese funerarie per il personale di cui all' della legge 13 agosto 1980, n. 466, da corrispondere alla famiglia del dipendente deceduto, viene determinato nella misura vigente: quota fissa di lire cinquecentomila; lire centomila per ogni familiare convivente a carico del dipendente deceduto. Detto contributo non deve superare in ogni caso l'importo complessivo di lire un milione. 2. Per i decessi verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge 13 agosto 1980, n. 466, il beneficio è corrisposto a domanda degli aventi diritto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-28;510#art-21

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