Art. 6
Primi adempimenti e disposizioni di carattere generale
In vigore dal 29 ott 1999
1. Fino al 31 dicembre 1999, i nominativi dei cittadini che hanno presentato domanda ai sensi dell' della legge ed in relazione ai quali il Ministro della difesa abbia adottato il provvedimento di accoglimento sono trasmessi all'Ufficio nazionale del servizio civile entro trenta giorni dalla determinazione, unitamente a tutta la documentazione concernente l'obiettore. Nello stesso termine è data comunicazione della mancata decisione di cui all', comma 2, della legge, nonché dell'esito dei contenziosi instaurati dagli interessati ai sensi dello stesso .
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Ufficio nazionale convoca la conferenza dei servizi per la creazione dei collegamenti informatici per pervenire all'accertamento per via telematica dei dati relativi alle cause ostative all'acquisizione dello status di obiettore di coscienza di cui all', comma 1, della legge.
3. Per l'attuazione di quanto disposto dall' della legge, l'Ufficio nazionale provvede a definire le condizioni di prestazione dell'obbligo di leva degli obiettori di coscienza in piena coerenza con quanto disposto per i militari di leva; a tal fine il Ministero della difesa - Direzione generale della leva e del reclutamento obbligatorio tiene costantemente aggiornato l'Ufficio nazionale delle determinazioni amministrative concernenti le modifiche delle condizioni di prestazione del servizio militare.
4. Sulla base di apposite intese fra l'Ufficio nazionale e gli enti convenzionati sono definite le attività di collaborazione e ricerca da svolgersi a livello regionale e di relativo utilizzo di risorse finanziarie, materiali e umane.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-28;352#art-6