Art. 4
Adempimenti del Ministero della difesa
In vigore dal 29 ott 1999
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero della difesa - Direzione generale della leva e del reclutamento obbligatorio provvede a trasmettere all'Ufficio nazionale:
a) le convenzioni stipulate dal Ministero della difesa per l'impiego degli obiettori di coscienza ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) la documentazione afferente l'impiego degli obiettori di coscienza, i criteri di assegnazione degli stessi agli enti convenzionati, le informative concernenti la funzionalità degli stessi enti;
c) copia dei programmi informatici predisposti per l'ammissione al servizio civile, per la verifica delle cause ostative, per la gestione del contingente, per la chiamata in servizio e per l'assegnazione alle amministrazioni dello Stato, enti ed organizzazioni convenzionati;
d) a decorrere dal 1 gennaio 2000, trasmette tutte le domande presentate ai sensi dell' della legge, corredate della documentazione prevista e non ancora trasmesse nei termini di cui all'.
2. Alla data della assunzione da parte dell'Ufficio nazionale della responsabilità della gestione del contingente, della chiamata in servizio degli obiettori e della assegnazione alle amministrazioni dello Stato, enti ed organizzazioni convenzionati, il Ministero della difesa - Direzione generale della leva e del reclutamento obbligatorio - trasmette integralmente all'Ufficio nazionale la base dati relativa agli obiettori in servizio alla stessa data, alla loro assegnazione ed al loro stato di servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-28;352#art-4