Art. 8
Rapporti con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano
In vigore dal 29 ott 1999
Rapporti con le regioni e con le province autonome
di Trento e di Bolzano
1. Per l'attuazione di quanto previsto all', commi 2 e 3, della legge, l'Ufficio nazionale stipula con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano specifici protocolli d'intesa sulle materie di cui alla seguente tassativa elencazione:
a) rapporti tra Ufficio nazionale e regioni relativamente ai compiti di cui all', comma 2, lettera a) della legge;
b) attività di formazione degli obiettori di coscienza e di aggiornamento dei responsabili degli enti di cui all', comma 2, lettere c) e f), della legge, definendo standard, modalità di erogazione, durata dei corsi, modalità di finanziamento con le risorse della formazione regionale, criteri di scelta delle strutture di formazione;
c) forme e condizioni dell'avvalimento delle regioni, senza oneri per l'Ufficio nazionale, per l'acquisizione dei dati necessari alla verifica, da parte dell'Ufficio nazionale, della consistenza, delle modalità della prestazione del servizio civile da parte degli obiettori di coscienza, del rispetto delle convenzioni con le amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui all', comma 2, lettere a) e b), della legge, e dei progetti di impiego;
d) individuazione e definizione delle modalità di scambio con la regione delle informazioni relative al servizio civile nel territorio di competenza;
e) definizione dei procedimenti di accertamento medico e certificazione nei confronti del personale in servizio civile nella regione da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale operanti nel territorio di competenza;
f) modalità di attuazione sul territorio regionale di quanto previsto all', comma 2, lettera g), della legge.
2. I protocolli di cui al comma 1 possono inoltre prevedere forme di collaborazione per la definizione di progetti speciali, iniziative di monitoraggio e valutazione in materia di obiezione di coscienza e di servizio civile, programmi specifici di interesse nell'ambito regionale, sperimentazione di nuovi servizi relativi allo sviluppo e alla qualificazione del servizio civile, che prevedano la partecipazione degli enti convenzionati e delle sedi periferiche, e per la definizione di modalità particolari di interscambio di informazioni tra l'Ufficio e le strutture predisposte dalla regione relative agli enti convenzionati e agli obiettori che hanno presentato domanda o svolgono il servizio civile in regione, che siano funzionali e necessarie allo sviluppo dei programmi e dei progetti oggetto dell'accordo tra Ufficio e regione.
3. Il contenuto dei protocolli di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dalla eventuale normativa regionale in materia di servizio civile, tiene conto della presenza di strutture o iniziative regionali per la promozione del servizio civile, delle iniziative in corso in materia di servizi di informazione per il servizio civile, di erogazione di servizi agli enti e alle sedi periferiche e alle amministrazioni convenzionate e di servizi per lo sviluppo e la qualificazione del servizio civile, degli accordi e delle intese tra la regione e gli enti convenzionati operanti sul territorio di competenza, della disponibilità di risorse economiche regionali da destinare ad iniziative e servizi in materia di servizio civile e della disponibilità, sotto il profilo logistico, di strutture destinate ad ospitare servizi regionali per il servizio civile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 luglio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Scognamiglio Pasini, Ministro della difesa
Piazza, Ministro per la funzione pubblica
Turco, Ministro per la solidarietà sociale
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1999
Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 25
Ammesso a visto e alla conseguente registrazione in conformità alla deliberazione della sezione del controllo adottata nell'adunanza del 7 ottobre 1999.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-28;352#art-8