Art. 3
Sedi regionali
In vigore dal 29 ott 1999
1. Le sedi regionali curano:
a) i rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti convenzionati e le loro sedi periferiche e i soggetti interessati all'obiezione di coscienza nell'ambito del territorio di competenza, in base a quanto previsto dai protocolli di cui all';
b) l'acquisizione degli elementi necessari all'espletamento dell'attività ispettiva e di controllo sugli enti convenzionati e sugli obiettori di coscienza in servizio;
c) il rapporto con le strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale;
d) la ricezione da parte degli enti convenzionati e delle loro sedi periferiche dello stato di servizio degli obiettori di coscienza su base periodica e l'inserimento dei dati nel sistema informatico;
e) la conservazione in forma elettronica dell'albo regionale degli enti convenzionati;
f) le attività, indicate dal Direttore generale, per l'ammissione, a decorrere dal 1 gennaio 2000, dei giovani della regione di competenza e l'inserimento dei dati relativi nel sistema informatico;
g) ogni altra funzione loro attribuita dal Direttore generale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-28;352#art-3