Art. 3

Sedi regionali

In vigore dal 29 ott 1999
1. Le sedi regionali curano: a) i rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti convenzionati e le loro sedi periferiche e i soggetti interessati all'obiezione di coscienza nell'ambito del territorio di competenza, in base a quanto previsto dai protocolli di cui all'; b) l'acquisizione degli elementi necessari all'espletamento dell'attività ispettiva e di controllo sugli enti convenzionati e sugli obiettori di coscienza in servizio; c) il rapporto con le strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale; d) la ricezione da parte degli enti convenzionati e delle loro sedi periferiche dello stato di servizio degli obiettori di coscienza su base periodica e l'inserimento dei dati nel sistema informatico; e) la conservazione in forma elettronica dell'albo regionale degli enti convenzionati; f) le attività, indicate dal Direttore generale, per l'ammissione, a decorrere dal 1 gennaio 2000, dei giovani della regione di competenza e l'inserimento dei dati relativi nel sistema informatico; g) ogni altra funzione loro attribuita dal Direttore generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-28;352#art-3

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Sedi regionali (Art. 3 Regolamento recante norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230.) — Testo vigente | Portale Normativo