Art. 7

Disposizioni per la gestione delle spese

In vigore dal 29 ott 1999
1. La gestione dei beni e l'attività negoziale dell'Ufficio nazionale sono svolte ai sensi della normativa vigente. I bisogni e le attività previsti dalla legge, nonché le esigenze di personale di cui al comma 6 dell' della legge, alla cui organizzazione e gestione è preposto l'Ufficio nazionale, sono oggetto di programmazione annuale ai sensi dell', comma 2, lettera a), della legge. 2. Nell'ambito del programma annuale definito ai sensi del comma 1, il provvedimento di addivenire al contratto, la scelta della forma di contrattazione e delle modalità essenziali del contratto, nonché l'approvazione degli schemi delle convenzioni sono di competenza del direttore generale e, nei limiti di valore fissati da quest'ultimo, dei titolari degli uffici della sede centrale previsti dal presente regolamento, nell'ambito delle competenze loro attribuite. Con le forme e secondo le prescrizioni stabilite dalle relative istruzioni di servizio e con le ulteriori disposizioni contenute nel regolamento di cui all', comma 2, lettera l), della legge, sono disciplinate le convenzioni tipo, le modalità di tenuta delle scritture e dei conti, la documentazione dei mandati di pagamento, la gestione ed il funzionamento del cassiere e degli uffici periferici. Ai lavori, alle provviste ed ai servizi che, ai sensi dell' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, possono essere direttamente eseguiti in economia, si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, ad eccezione degli articoli 11 e 12, con i limiti d'importo in esso previsti, elevati del 50%. Possono essere eseguiti in economia, entro limiti d'importo inferiori a 200.000 euro, le spese derivanti da rapporti negoziali relativi alle attività di cui all', comma 2, della legge. 3. Con provvedimento del direttore generale può essere affidato ad un cassiere il servizio di cassa interno, il quale viene dotato di un fondo non superiore a 50.000 euro, per provvedere al pagamento delle spese minute; con altro provvedimento può essere affidata ai titolari delle sedi regionali organicamente previste dall', comma 1, della legge l'effettuazione di spese di limitato importo in relazione a specifiche esigenze. Il direttore generale è tenuto a presentare il rendiconto annuale della contabilità all'Ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. È fatta separazione tra le spese aventi per oggetto le paghe, il controvalore viveri, la quota casermaggio, le spese di funzionamento, le spese in conto capitale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-28;352#art-7

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