Art. 5

Collaborazione del Ministero della difesa

In vigore dal 29 ott 1999
1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Ufficio nazionale stipula uno o più protocolli d'intesa con il Ministero della difesa per la definizione delle misure e delle forme di collaborazione di cui all', commi 5 e 6, della legge e di ogni altra misura e forma di collaborazione utile ad affrontare e risolvere tempestivamente i problemi e i disagi per gli obiettori di coscienza e gli enti convenzionati derivanti dal trasferimento di competenze disposto dalla legge. 2. Il personale militare richiamato dalla categoria dell'ausiliaria ai sensi delle vigenti disposizioni, nel numero massimo di quindici unità, con funzioni di consulenza e assistenza per il conseguimento dei compiti previsti dalle lettere a), b) e d) del comma 2 dell' della legge, è impiegato ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto della specifica normativa. 3. I nuclei operativi resi disponibili dai distretti militari di cui all', comma 6, della legge potranno essere utilizzati per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a supporto della attività e dei compiti delle sedi regionali e del servizio ispettivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-28;352#art-5

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