Art. 1

Composizione Ufficio nazionale

In vigore dal 29 ott 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, ed in particolare l', comma 3; Acquisito il parere della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'8 gennaio e del 15 gennaio 1999; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 marzo e del 23 luglio 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministro della difesa, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per la solidarietà sociale; Emana il seguente regolamento: . Composizione Ufficio nazionale 1. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per "legge", la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza; b) per "Ufficio nazionale", l'Ufficio nazionale per il servizio civile, istituito ai sensi dell' della legge; c) per "direttore generale", il direttore dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, nominato ai sensi dell', comma 1, della legge. 2. Il direttore generale svolge le funzioni proprie degli incarichi di funzioni dirigenziali generali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, e cura i rapporti con il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i Dipartimenti e gli uffici della stessa Presidenza. Nello svolgimento di dette funzioni il Direttore generale si avvale di una segreteria particolare alle sue dirette dipendenze. 3. Per lo svolgimento dei compiti assegnati, l'Ufficio nazionale si articola in: ufficio di segreteria generale; ufficio del servizio civile e ufficio amministrativo, del personale, degli affari legali e del contenzioso. L'ufficio del servizio civile è struttura di livello dirigenziale generale ed è diretto da un dirigente generale ed articolato in servizi di livello dirigenziale. L'ufficio di segreteria generale e l'ufficio amministrativo, del personale, degli affari legali e del contenzioso sono strutture dirette da altro personale dirigente e sono articolati in servizi di livello dirigenziale. L'Ufficio nazionale dispone di sedi regionali, ubicate presso il commissariato del Governo ovvero, previe intese con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, in altre strutture ubicate a livello regionale. 4. Con direttiva adottata ai sensi dell', comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei Ministri determina i principi e gli obiettivi delle convenzioni e degli accordi previsti dall' della legge, i criteri generali per la programmazione degli interventi dell'Ufficio nazionale, nonché i parametri di valutazione delle attività e gli altri elementi da considerare nello schema della relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri, predisposta dall'Ufficio nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-28;352#art-1

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