Art. 2
Attribuzioni degli uffici
In vigore dal 29 ott 1999
1. L'ufficio di segreteria generale cura: la programmazione del servizio civile; la predisposizione delle forme di ricerca e sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta e la predisposizione dei piani di cui all', comma 2, lettera h), della legge; la definizione dei protocolli e delle convenzioni per il servizio civile all'estero, l'elaborazione delle intese bilaterali previste all'articolo 9, comma 5, della legge, ed i rapporti con l'Unione europea, le organizzazioni internazionali e gli altri Paesi in materia di servizio civile, i rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predisponendo i protocolli d'intesa di cui all'; le relazioni con il pubblico; la progettazione, l'organizzazione e la gestione del sistema informativo permanente di cui all', comma 2, lettera g), della legge; la progettazione e l'organizzazione delle campagne informative annuali in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; i rapporti con il Ministero della difesa per il coordinamento delle informazioni da fornire ai giovani chiamati alla leva, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504; l'attività ispettiva e di controllo sugli enti convenzionati e sugli obiettori in servizio; i rapporti con le prefetture nei casi previsti all', comma 2, lettera d), della legge; l'attuazione del programma delle verifiche a campione e di quelle periodiche sugli enti con più di 100 obiettori.
L'ufficio si articola in non più di quattro servizi.
2. L'ufficio del servizio civile cura: l'organizzazione e la gestione della chiamata in servizio degli obiettori e dell'impiego tramite assegnazioni alle amministrazioni dello Stato, agli enti e alle organizzazioni convenzionati; la predisposizione della lista degli obiettori di coscienza e dell'elenco degli obiettori di coscienza soggetti a richiamo; l'ammissione, a decorrere dal 1 gennaio 2000, al servizio civile degli obiettori che ne facciano richiesta ed il relativo accertamento, ai sensi del comma 3 dell' e del comma 1 dell'articolo 9 della legge, dell'inesistenza delle cause ostative di cui all' della legge; la stipula e l'aggiornamento delle convenzioni di cui all', comma 2, della legge e la definizione dei progetti di impiego; la gestione dell'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge; la programmazione delle attività di formazione degli obiettori e aggiornamento dei responsabili degli enti e delle organizzazioni.
L'ufficio si articola in non più di quattro servizi.
3. L'ufficio amministrativo, del personale, degli affari legali e del contenzioso cura: gli adempimenti amministrativi e contabili di cui all'; la gestione del personale in servizio presso la sede centrale e le sedi periferiche; la predisposizione dei provvedimenti previsti dal regolamento generale di disciplina di cui all', comma 2, lettera i), della legge; l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma 3, all'articolo 17, comma 4, e all'articolo 18, comma 1, della legge; la gestione della dotazione di attrezzature informatiche ed elettroniche e dei programmi a disposizione dell'ufficio e delle sedi regionali; l'attivazione delle procedure per la sicurezza delle informazioni e degli archivi informatici e per la certificazione della firma elettronica. L'ufficio si articola in non più di quattro servizi.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con proprio decreto, alla articolazione degli uffici in servizi, e alla relativa dotazione organica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-28;352#art-2