Titolo IV
Art. 25
Timbro professionale
In vigore dal 31 ago 1999
1. Il consiglio dell'ordine rilascia all'iscritto all'albo che ne faccia richiesta, ed a spese del medesimo, un timbro recante la denominazione dell'ordine nonché il cognome, il nome ed il numero d'ordine di iscrizione dell'interessato. Al professionista iscritto all'albo con annotazione a margine, il timbro viene consegnato in conformità a quanto stabilito all', comma 2.
2. Nel caso di trasferimento per cambio di residenza l'iscritto deve restituire il timbro rilasciatogli dall'ordine di provenienza e può richiederne un altro all'ordine presso cui si è trasferito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-12;283#art-25