Titolo IV

Art. 22

Cambi di residenza e domicili professionali. Trasferimenti

In vigore dal 31 ago 1999
1. In caso di cambio di residenza o di domicilio professionale l'iscritto è tenuto a darne comunicazione con lettera raccomandata al consiglio dell'ordine di appartenenza entro il termine di sessanta giorni. 2. Il provvedimento di cancellazione previsto dall', comma 1, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, per il venir meno del requisito di cui all', comma 1, lettera d), è adottato nei confronti dei cittadini dell'Unione europea non residenti in Italia in seguito alla mancata conservazione del domicilio professionale nella circoscrizione dell'ordine presso il cui albo sono iscritti. 3. Alla eventuale domanda di trasferimento vanno allegati i certificati, in originale o copia autentica, attestanti l'assenza delle circostanze indicate all', comma 9, della legge 18 gennaio 1994, n. 59. 4. In caso di accoglimento della domanda, l'interessato è tenuto a corrispondere la tassa di iscrizione stabilita dal consiglio dell'ordine nel cui albo viene trasferito. Nel nuovo albo è conservata l'anzianità risultante dall'albo di provenienza. 5. Il consiglio dell'ordine di provenienza è tenuto a trasmettere a quello di nuova iscrizione il fascicolo personale dell'interessato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-12;283#art-22

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