Titolo III
Art. 18
Elezione del consiglio dell'Ordine nazionale
In vigore dal 31 ago 1999
1. Il consiglio di ogni ordine regionale comunica alla commissione prevista all', comma 4, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, le generalità, il domicilio e i dati di iscrizione all'albo del candidato o dei candidati eletti, nonché il numero degli iscritti dell'ordine.
2. La commissione, verificata l'osservanza delle norme di legge, forma la graduatoria dei designati e proclama eletti i primi undici, secondo il numero dei voti riportati da ciascuno in base ai criteri previsti dall' della legge 18 gennaio 1994, n. 59.
3. I risultati delle elezioni sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e sono comunicati alla segreteria del consiglio dell'Ordine nazionale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-12;283#art-18