Titolo II

Art. 13

Riunioni del consiglio dell'Ordine

In vigore dal 31 ago 1999
1. Il consiglio è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta dalla maggioranza dei membri e, comunque, almeno una volta ogni sei mesi. 2. Le riunioni del consiglio sono valide se sia presente la maggioranza dei suoi componenti. 3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, la decisione più favorevole all'incolpato; in ogni altra materia prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. 4. Il verbale di ogni riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente, ed è sottoscritto da entrambi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-12;283#art-13

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