Titolo II

Art. 8

Seggio elettorale

In vigore dal 31 ago 1999
1. Il presidente, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie tra gli elettori presenti due scrutatori effettivi e due supplenti. 2. Nel caso in cui non siano presenti un numero di elettori sufficienti a costituire il seggio, il presidente sceglie gli scrutatori tra gli iscritti all'albo convocati ai sensi dell', comma 4. 3. Lo scrutatore più anziano per iscrizione all'albo esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione prevale l'anzianità di data di nascita. 4. Il segretario del consiglio dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio. 5. Il presidente ed il segretario del seggio, in caso di impedimento o di assenza, sono sostituiti, rispettivamente, dal più anziano degli scrutatori supplenti e da altro componente del consiglio dell'ordine designato dal presidente del consiglio. 6. Il seggio elettorale deve essere istituito in locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-12;283#art-8

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