Titolo II

Art. 6

Assemblea per la elezione del consiglio dell'ordine

In vigore dal 31 ago 1999
1. Con raccomandata spedita a tutti gli iscritti all'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione, il presidente comunica la data dell'assemblea degli iscritti per la elezione del consiglio dell'ordine in prima e seconda convocazione, e la durata delle operazioni di voto, fino ad un massimo di tre giorni consecutivi. 2. La seconda convocazione è fissata a non meno di otto giorni dalla data della prima. 3. Presidente e segretario dell'assemblea sono rispettivamente il presidente ed il segretario del consiglio uscente o chi ne fa le veci ai sensi dell', commi 4 e 5. 4. Il presidente convoca quattro iscritti, che formano il seggio elettorale nel caso in cui non sia possibile formarlo ai sensi dell', comma 1, scegliendoli tra i più anziani per iscrizione all'albo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-12;283#art-6

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