Titolo I

Art. 1

Pubblici dipendenti iscritti all'albo con annotazione a margine

In vigore dal 31 ago 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l', comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante ordinamento della professione di teonologo alimentare; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 2 luglio 1998, del 21 dicembre 1998 e del 7 giugno 1999; Viste le osservazioni della Corte dei conti in data 1 marzo 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1999; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; Emana il seguente regolamento: . Pubblici dipendenti iscritti all'albo con annotazione a margine 1. I tecnologi alimentari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione e che pertanto, ai sensi dell', comma 2, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, possono, a richiesta, essere iscritti all'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridicoprofessionale, debbono depositare presso la segreteria dell'ordine, per ogni singolo incarico, la relativa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza. 2. Per ogni incarico autorizzato, il consiglio dell'ordine regionale consegna all'interessato il timbro professionale che deve essere restituito al termine dell'espletamento dell'incarico stesso. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell', comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-12;283#art-1

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