Titolo II
Art. 12
Riunione del consiglio dell'Ordine per la elezione delle cariche
In vigore dal 31 ago 1999
Riunione del consiglio dell'Ordine
per la elezione delle cariche
1. Il presidente del consiglio uscente o, nell'ipotesi prevista dall' della legge 18 gennaio 1994, n. 59, il commissario straordinario, entro otto giorni dalla proclamazione, convoca il nuovo consiglio per l'elezione delle cariche.
2. La riunione del consiglio è presieduta dal membro più anziano per iscrizione all'albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età. Le funzioni di segretario sono esercitate dal membro più giovane per anzianità di iscrizione, e in caso di pari anzianità, dal più giovane di età.
3. Alla riunione si applicano le disposizioni di cui all', commi 2, 3 e 4.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-12;283#art-12