Titolo II

Art. 14

Elezione dei consigli degli ordini di nuova costituzione

In vigore dal 31 ago 1999
1. Il consiglio straordinario di cui all' della legge 18 gennaio 1994, n. 59, è costituito da tre componenti scelti dal Ministro di grazia e giustizia all'interno di terne proposte dal consiglio dell'Ordine nazionale. 2. Il consiglio straordinario, dopo aver provveduto alla prima formazione dell'albo, lo trasmette al Ministero di grazia e giustizia, il quale, verificata la sussistenza del numero degli iscritti necessario per la costituzione del nuovo ordine, incarica lo stesso consiglio di indire l'assemblea per l'elezione del consiglio dell'ordine. 3. Le funzioni di presidente e di segretario del seggio elettorale sono svolte, rispettivamente, dal presidente del consiglio straordinario e da un componente del consiglio da esso designato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-12;283#art-14

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