Titolo II

Art. 15

Fusioni di ordini

In vigore dal 31 ago 1999
1. La fusione di due o più ordini di regioni viciniori è disposta dal Ministro di grazia e giustizia su parere del consiglio dell'Ordine nazionale, che ne indica la sede in considerazione del rispettivo numero di iscritti. 2. I presidenti degli ordini regionali interessati trasmettono entro trenta giorni dal provvedimento di fusione al consiglio dell'ordine di nuova costituzione, gli atti aggiornati ed i fascicoli personali degli iscritti, nonché gli archivi degli ordini medesimi. 3. Nei venti giorni successivi il presidente del consiglio dell'ordine designato dal Ministero di grazia e giustizia convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio dell'ordine, che si svolgerà con le modalità indicate negli . 4. Entro sei mesi dalla sua elezione, il nuovo consiglio provvede alla pubblicazione del nuovo albo ed alla sostituzione delle tessere e dei timbri professionali degli iscritti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-12;283#art-15

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