Titolo III

Art. 20

Riunioni e convegni

In vigore dal 31 ago 1999
1. Nell'ambito delle attribuzioni demandategli dalla legge, il consiglio dell'Ordine nazionale coordina le iniziative dei consigli dell'ordine previste dall' del presente regolamento, può organizzare riunioni, convegni e congressi a livello nazionale, e dispone la partecipazione di propri rappresentanti a riunioni internazionali interessanti la categoria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-12;283#art-20

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