Titolo IV

Art. 21

Domanda di iscrizione all'albo

In vigore dal 31 ago 1999
1. La domanda di iscrizione all'albo, redatta in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di bollo, è diretta al consiglio dell'ordine ed è presentata direttamente, ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La domanda deve essere diretta al consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione ricade la residenza dell'istante ovvero, nel caso di domanda presentata da cittadino europeo non residente in Italia, al consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione ricade il suo domicilio professionale. 2. Nella domanda il richiedente dichiara: a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita; b) la residenza e il domicilio professionale; c) la cittadinanza; d) di godere dei diritti civili; e) il titolo di studio posseduto; f) di avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare; g) il proprio stato giuridico professionale, ai sensi dell', della legge 18 gennaio 1994, n. 59; h) di non avere precedenti penali, provvedendo, diversamente, ad indicarli; i) il domicilio, nella circoscrizione dell'ordine al cui albo si chiede di essere iscritti, presso il quale intende ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni, con l'impegno a comunicare le eventuali variazioni. 3. Alla domanda va allegata la seguente documentazione: a) certificazioni, in originale o in copia autentica, concernenti i dati e la ricorrenza dei requisiti indicati nel comma 2, ovvero, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, le relative dichiarazioni sostitutive; b) ricevuta del versamento effettuato presso la segreteria dell'ordine della tassa di iscrizione fissata dal consiglio dell'ordine; c) ricevuta del versamento in conto corrente postale della tassa di concessione governativa prevista dall' della tariffa annessa al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995. 4. Ove necessario, l'aspirante che non sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea deve, inoltre, produrre attestazione del Ministero degli affari esteri, comprovante l'esistenza del trattamento di reciprocità nello Stato di appartenenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-12;283#art-21

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