Titolo IV

Art. 23

Reiscrizione

In vigore dal 31 ago 1999
1. Per ottenere la reiscrizione all'albo l'interessato, oltre a comprovare la cessazione della causa che ne aveva determinato la cancellazione, deve dichiarare di essere tuttora in possesso degli altri requisiti prescritti per l'iscrizione e produrre i documenti di cui all', comma 3, lettere b) e c).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-12;283#art-23

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