Titolo V
Art. 26
Sospensione, cancellazione e radiazione
In vigore dal 31 ago 1999
1. La sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale e la cancellazione o radiazione dall'albo comportano la restituzione al consiglio dell'ordine della tessera di riconoscimento e del timbro professionale per tutta la durata della sanzione.
2. Ove l'iscritto non provveda spontaneamente alla restituzione di cui al comma 1, il consiglio dell'ordine lo invita con lettera raccomandata, a provvedere al più presto: trascorsi inutilmente quindici giorni, il consiglio dell'ordine ne dà comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine e per conoscenza al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'Ordine nazionale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-12;283#art-26