Titolo VI

Art. 29

Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare

In vigore dal 31 ago 1999
Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare 1. Il ricorso al consiglio dell'Ordine nazionale è presentato o notificato nel termine prescritto dall'articolo 45 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, al consiglio dell'ordine competente; se ricorrente è il professionista, all'originale in bollo del ricorso sono allegate due copie in carta libera. 2. Il segretario del consiglio dell'ordine annota a margine del ricorso la data di presentazione, rilasciandone ricevuta, in caso di presentazione a mano, e lo trasmette in copia, senza ritardo, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine, se ricorrente è il professionista, ovvero al professionista, se ricorrente è il procuratore della Repubblica. 3. Il ricorso contiene i motivi su cui si fonda ed è corredato: a) della indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, se il ricorso riguarda la materia elettorale, degli estremi della elezione cui si riferisce e, se del caso, della proclamazione del risultato elettorale; b) dei documenti eventualmente ritenuti necessari a comprovarne il fondamento. 4. Quando non sia proposto dal procuratore della Repubblica, il ricorso è accompagnato dalla ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della tassa stabilita dall' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, e successive modificazioni, e contiene l'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni o notificazioni da parte del consiglio dell'Ordine nazionale. In mancanza di tale indicazione, le comunicazioni e le notificazioni sono inviate al recapito indicato ai sensi dell', comma 2, lettera i). 5. Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il consiglio dell'ordine per un periodo non inferiore a trenta giorni nel quale il procuratore della Repubblica e l'interessato possono prendere visione degli atti depositati, proporre deduzioni e produrre documenti. Nei dieci giorni successivi è consentita la proposizione di motivi aggiunti. 6. Il consiglio dell'ordine, decorsi i termini di cui al comma 5, trasmette, nei quindici giorni successivi, al consiglio dell'Ordine nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alla prova della comunicazione di cui al secondo comma e al fascicolo degli atti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-12;283#art-29

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo