Titolo VI

Art. 32

Integrazione dei collegi giudicanti i ricorsi contro le decisioni del consiglio dell'Ordine nazionale

In vigore dal 31 ago 1999
Integrazione dei collegi giudicanti i ricorsi contro le decisioni del consiglio dell'Ordine nazionale 1. Qualora nell'albo di un ordine non risultino iscritti tecnologi alimentari aventi i requisiti richiesti dall'articolo 49, comma 4, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, oppure risultino in numero insufficiente per la integrazione dei collegi giudicanti del tribunale e della corte d'appello, il Consiglio superiore della magistratura, o per sua delega, il presidente della corte d'appello del distretto, sceglie tecnologi alimentari tra gli iscritti negli albi di altri ordini viciniori.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-12;283#art-32

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